Art. 117
(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)
1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.
2.
È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:
a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.