Art. 116
(Corsi di formazione professionale)
1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.