Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale
Art. 111
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione e gestione degli eventi congressuali medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Articolo sostituito da art. 2, comma 49, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.