Articolo 3
(Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi)
1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi, in coerenza con il principio di efficienza e di economicità, in idonee aree collocate in prossimità delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare, tenuto conto della possibilità di realizzare barene conterminate in conformità con i criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle necessità di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati da realizzare in coerenza con il principio del recupero delle aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari.