Articolo 2
(Soggetti attuatori)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore di Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.