Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio di Presidenza.

2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, del testo di altre leggi regionali di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.