Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum)

1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

<<Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.