Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 6
 (Richiesta di referendum da parte degli elettori della regione)
1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.
2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, alle segreterie di comuni della regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.
4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, e dai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.
6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
7. Il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge effettuata ai sensi dell'articolo 2, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.