Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 21
 (Norma di rinvio)
1. Per tutto ciņ che non č disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 1 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2002
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 23/2002