Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale)
1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo <<Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia>>, completata dalla data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.