Art. 5
(Richiesta di referendum da parte di un quinto dei consiglieri regionali)
1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.