1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
<<Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.