Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002
Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 20
(Uffici competenti)
1. La trattazione degli adempimenti previsti dalla presente legge, che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale, è attribuita alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale.