1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:
<<Il Consiglio regionale ha approvato;
Il referendum indetto in data
... ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.