Art. 16
(Proclamazione dei risultati del referendum)
1. L'Ufficio centrale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.