Art. 13
(Schede di votazione)
1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle <<A>> e <<B>> allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.
2. Le schede sono fornite dal Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi pił referendum, all'elettore vengono consegnate pił schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di prioritą delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.