Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 11/2015
2Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 11/2015
Art. 1 bis
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 25/2005
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 11/2015
4Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 11/2015
Art. 1 ter
1. Al fine di consentire l'efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d'acqua.
2. Nell'ambito delle finalitā di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.
2 bis. Nell'ambito delle finalitā di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi.
2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale č autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 1/2007
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 28, L. R. 22/2007
4Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 22/2007