<<1.In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.>>.