Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.
CAPO I
 Disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006
Art. 1
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.
4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 9, comma 82, L. R. 3/2002
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 113, L. R. 22/2007
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 47, L. R. 24/2009
Art. 3
 (Modalità attuative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'articolo 9, lettera m), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.
3. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della Giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1.
4. I direttori regionali e di Servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazione di pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.
6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione <<Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari>> alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
4. La contabilizzazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione <<Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006>>.