Art. 16
(Pubblicità)
1. I DOCUP, i complementi di programmazione, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie delle domande di finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità agli interventi comunitari, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica dei programmi, ove da questi previste.