Art. 9
(Assistenza ospedaliera)
1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al Servizio sanitario regionale, le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere assicurano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.