Art. 8
(Misura della prestazione sanitaria aggiuntiva e modalità di erogazione)
1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno.
2. Il contributo giornaliero è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore a lire settantacinquemila.
3. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3, comma 2.
4. I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì la documentazione probante da produrre per l'erogazione della contribuzione. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.