1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, a una Commissione provinciale ricorsi istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia e composta da:
a) un dirigente medico di II livello, in qualità di presidente, designato dall'Azienda sanitaria;
b) un dirigente medico di I livello, designato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;
c) un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio.