Art. 4
(Cure climatiche e termali)
1. Le cure climatiche e termali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità pensionata nonché di patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale.
2. I soggetti titolari di assegni di superinvalidità sono ammessi alle cure climatiche in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.