Art. 3
(Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria)
1. Sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'articolo 2 le cure climatiche e termali e i soggiorni terapeutici, limitatamente alle prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della <<evidence based medicine>>, sulla base di direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza di cui al comma 1, e nell'ambito delle stesse, per i quali risulta comprovata l'impossibilitā di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, č riconosciuta la presenza di un accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo di fruizione delle prestazioni.