Art. 5
(Soggiorni terapeutici)
1. I soggiorni terapeutici hanno finalitą convalescenziale e si effettuano, per un periodo massimo di giorni ventuno, in localitą marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessitą di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermitą cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle localitą di abituale dimora.