1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
b) i mutilati e invalidi per servizio titolari dei benefici di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791.