﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 12 settembre 2001

      , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni di carattere finanziario)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 547.088.149.458 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e nel bilancio per l'anno 2001, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2000, nell'importo di lire 620.387.681.401, con una differenza in aumento di lire 73.299.531.943, di cui lire 67.819.738.882 costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>articolo 3, comma 2 - capitolo 4300 - lire 46.878.005.772;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitolo 4949 - lire 1.500 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - lire 994.787.006;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>articolo 4, comma 36 - capitolo 9621 - lire 1.608.902.141;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitolo 2421 - lire 4.692.840.483; capitolo 2259 - lire 8.300.795.990;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitolo 9313 - lire 1.269 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 9710 (partita n. 115) - lire 2.575.407.490.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per il triennio 2001-2003, disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l'anno 2003, è ridotta di complessive lire 167.600 milioni, suddivise in ragione di lire 18.000 milioni per l'anno 2001, lire 76.000 milioni per l'anno 2002 e lire 73.600 milioni per l'anno 2003; l'autorizzazione alla stipula di uno o più contratti preliminari di mutuo nell'anno 2001 sino alla concorrenza di lire 172.500 milioni, disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di lire 18.000 milioni. Dette riduzioni sono effettuate in corrispondenza delle revoche o riduzioni di spesa disposte dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati a fianco di ciascuna indicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>articolo 2, comma 10 - Tabella B - capitolo 56;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitoli 4441, 4851, 4883 e 4922;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitoli 2334, 2428, 2427, 2544, 2504, 3328, 3335, 3351, 2665;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>articolo 5, comma 14 - Tabella E - capitolo 5188;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitoli 6574, 6577, 7709, 7827, 8010, 9263, 9264 e 9267;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 182.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione in loro favore, con imputazione sulla spesa complessivamente già autorizzata dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, della somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, accantonata dall'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4/2001, così suddivisa:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>lire 4.921.715.370 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>lire 78.284.630 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001 per gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il fondo in favore delle Comunità montane previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001, è ulteriormente incrementato di lire 2.500 milioni per l'anno 2001. Per l'erogazione del suddetto incremento non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 4/2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Ad integrazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 3, commi 3, lettera c), e 10, della legge regionale 4/2001, è destinata, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, l'ulteriore assegnazione di lire 3.500 milioni per l'anno 2001. L'assegnazione è concessa con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 4/2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9637 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> All'articolo 3, comma 44, della legge regionale 4/2001, è soppressa la lettera a).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 4/2001 è destinato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni così suddiviso:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>lire 107.000 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>lire 40.000 milioni per opere di edilizia scolastica relative all'acquisizione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici, compreso l'adeguamento degli edifici e degli impianti alla normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>lire 9.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis di Latisana-San Giorgio di Nogaro;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>lire 30.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>lire 10.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5) </span>lire 4.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada provinciale Sedegliano-Flaibano, IV lotto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6) </span>lire 13.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della variante sud di Dignano.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>lire 31.500 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>lire 3.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>lire 28.000 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>lire 11.500 milioni a favore delle Province per i progetti inseriti nelle richieste già inoltrate alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le richieste relative agli interventi di cui al comma 7, lettera a), dovranno essere inoltrate dalle Province alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Rimangono valide le richieste già inoltrate dalle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi ammessi al finanziamento di cui al comma 7, lettera b), è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante di ciascun Ente interessato e l'Assessore alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare entro trenta giorni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 4, L. R. 23/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 5, L. R. 23/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di lire 46.878.005.772, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4300 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span> dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;5 bis.</span> La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>al comma 6 le parole &lt;&lt;del contributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;dei contributi di cui al presente articolo&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il finanziamento statale destinato alla realizzazione del progetto per la redazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) per il territorio della regione, al fine di realizzare elaborati documentali e in particolare cartografici di maggior dettaglio rispetto a quelli previsti dal progetto nazionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2236 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione &lt;&lt;Spese per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) per il territorio regionale&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per far fronte agli interventi conseguenti al trasferimento alla Regione delle funzioni e delle competenze in materia di demanio idrico, di rilevamento delle risorse idriche e difesa del suolo di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 da destinare come di seguito indicato:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>lire 2.000 milioni per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>lire 5.000 milioni per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica di competenza regionale.</p>Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 per complessive lire 7.000 milioni per l'anno 2001 fa carico:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per lire 2.000 milioni all'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 5 - programma 5.2 - rubrica n. 22 - spese correnti - con la denominazione &lt;&lt;Spese per la gestione del demanio idrico con esclusione della realizzazione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica&gt;&gt; con riferimento al capitolo 2266 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione &lt;&lt;Spese per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per lire 5.000 milioni all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 2501 e 2502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura rispettivamente di lire 2.500 milioni ciascuno.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile, operato ai sensi del decreto legislativo 265/2001, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2249 (2.1.141.2.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione &lt;&lt;Spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 prevista dal comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2524 (2.1.210.3.12.15) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione &lt;&lt;Spese per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili - finanziato con contrazione di mutuo&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dal comma 4, lettera b), relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2502, e dal comma 7, relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2524, si provvede mediante storno di pari importo dalla citata unità previsionale di base 5.4.22.2.597, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a quattro anni fino a tutto l'11 ottobre 2001, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2001 e fino all'11 ottobre 2002. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Per la finalità prevista dal combinato disposto del comma 9, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per consentire la definizione della transazione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese, capogruppo dell'Associazione temporanea d'impresa (ATI), esecutrice dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio dell'Alto Tagliamento, sito in Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla società medesima un importo, IVA compresa, non superiore a lire 3.600 milioni in unica soluzione a fronte dei maggiori oneri da riconoscere con atto transattivo da assumersi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, n. 6), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2303 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - con la denominazione &lt;&lt;Corresponsione alla Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese delle somme dovute per gli oneri definiti in via transattiva relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'Alto Tagliamento&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 3.600 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 994.787.006 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessive lire 95.073.909.564 per l'anno 2001, vincolata al soddisfacimento di un ulteriore numero di domande di contributo a scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 374, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, suddivisa nei seguenti importi con riferimento ai capitoli - di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - a fianco di ciascun importo indicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>lire 88.436.751.740 - capitolo 3314 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione &lt;&lt;Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi statali&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 88.436.751.740 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, con riferimento ai capitoli 3264, 3265, 3266, 3275, 3286 e 3287 di cui alla Tabella D;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>lire 6.637.157.824 - capitolo 3315 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione &lt;&lt;Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi regionali&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 6.637.157.824 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte con riferimento ai capitoli 3282 e 3285 di cui alla Tabella D.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> In relazione al disposto di cui al comma 14, lettera a), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 436, 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa ivi citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione &lt;&lt;Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa, per la gestione delle quote spettanti alla Regione del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16 bis ante. </span>L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16 bis. </span>In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.<p><span style="">(1)</span><span style="">(7)</span><span style="">(12)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a corrispondere un rimborso forfetario alla Cassa per l'attività di cui al comma 16 a carico delle quote di spettanza regionale giacenti del fondo unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La vigilanza e il controllo sugli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 16, 16 bis ante e 17, sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia.<p><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> In relazione a quanto disposto dai commi 16 e 17:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.112 &lt;&lt;Assegnazioni dallo Stato per interventi di edilizia sovvenzionata&gt;&gt; con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 115 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione &lt;&lt;Acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.1 - rubrica n. 24 - spese di investimento - è istituita l'unità previsionale di base 8.1.24.2.1112 con la denominazione &lt;&lt;Contributi per interventi di edilizia sovvenzionata&gt;&gt; con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3379 (2.1.236.3.07.26) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione &lt;&lt;Attribuzione in gestione alla Cassa depositi e prestiti della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> In applicazione e per le finalità dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali o a effettuare altre operazioni finanziarie con rate di ammortamento che per capitale e interessi non potranno superare il limite d'impegno a carico dello Stato di lire 3.274.800.000 per anno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 21.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span> Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 21 e 23 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli interventi di cui al comma 22 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span> Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3738 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - spese d'investimento - con la denominazione &lt;&lt;Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1672 (5.1.0) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione &lt;&lt;Ricavo del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span> Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.122 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a. </span>relativamente alla quota capitale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>lire 1.503.189.114 per l'anno 2002;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>lire 1.584.685.357 per l'anno 2003;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>lire 1.670.599.966 per l'anno 2004;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>lire 1.761.172.483 per l'anno 2005;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>lire 1.856.655.440 per l'anno 2006;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>lire 1.957.315.059 per l'anno 2007;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>lire 2.063.431.995 per l'anno 2008;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>lire 2.175.302.121 per l'anno 2009;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>lire 2.293.237.349 per l'anno 2010;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>lire 2.417.566.502 per l'anno 2011;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>lire 2.548.636.230 per l'anno 2012;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>lire 2.686.811.977 per l'anno 2013;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>lire 2.832.479.000 per l'anno 2014;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>lire 2.986.043.442 per l'anno 2015;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15. </span>lire 3.148.873.965 per l'anno 2016;</p>per un ammontare complessivo di lire 33.486 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b. </span>relativamente alla quota interessi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>lire 1.771.610.886 per l'anno 2002;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>lire 1.690.114.643 per l'anno 2003;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>lire 1.604.200.034 per l'anno 2004;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>lire 1.513.627.517 per l'anno 2005;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>lire 1.418.144.560 per l'anno 2006;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>lire 1.317.484.941 per l'anno 2007;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>lire 1.211.368.005 per l'anno 2008;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>lire 1.099.497.879 per l'anno 2009;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>lire   981.562.651 per l'anno 2010;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>lire    857.233.498 per l'anno 2011;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>lire    726.163.770 per l'anno 2012;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>lire    587.988.023 per l'anno 2013;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>lire    442.321.000 per l'anno 2014;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>lire    288.756.558 per l'anno 2015;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15. </span>lire    125.926.035 per l'anno 2016;</p>per un ammontare complessivo di lire 15.636 milioni.</p>In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato è iscritto sull'unità previsionale di base 2.3.1231 - di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, a decorrere dall'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione &lt;&lt;Assegnazioni vincolate all'ammortamento dei mutui per interventi nel settore del trasporto pubblico locale&gt;&gt;, lo stanziamento di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, riferito al capitolo 1001 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione &lt;&lt;Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni&gt;&gt;. Le assegnazioni relative agli anni dal 2004 al 2016 sono accertate sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span> L'onere complessivo di lire 6.549.600.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 dal comma 26 fa carico per lire 3.087.874.471, suddivise in ragione di lire 1.503.189.114 per l'anno 2002 e di lire 1.584.685.357 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1571 (2.1.310.5.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese per rimborso di mutui e prestiti - con la denominazione &lt;&lt;Quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni&gt;&gt;, e rispettivamente per lire 3.461.725.529, suddivise in ragione di lire 1.771.610.886 per l'anno 2002 e di lire 1.690.114.643 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1553 (1.1.173.2.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese correnti - con la denominazione &lt;&lt;Interessi, spese e oneri accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni&gt;&gt;. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span> In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 21, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.</p><p style="text-align: justify;"><strong>29.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>30.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT), con sede in Trieste, mediante acquisto di azioni per un valore nominale complessivo pari al 20 per cento del capitale medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span> Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 29 - programma 10.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione &lt;&lt;Partecipazioni azionarie nei settori economici&gt;&gt; con riferimento al capitolo 1548 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione &lt;&lt;Sottoscrizione di azioni della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT) con sede in Trieste&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Società Alpe Adria SpA, anche in relazione agli apporti di capitale di altri soci, sino alla concorrenza massima dell'importo di lire 1.000 milioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i tempi della partecipazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span> I finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, possono essere utilizzati dall'Autorità portuale di Trieste, previa autorizzazione della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span> Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 con riferimento al capitolo 1549 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione &lt;&lt;Sottoscrizione di azioni della Società Alpe Adria SpA&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span> I maggiori rientri accertati nell'importo di lire 1.608.902.141, determinato quale saldo fra le maggiori e le minori entrate, accertate per l'anno 2000 rispettivamente sulle unità previsionali di base 4.3.579 e 3.6.544 con riferimento ai capitoli 1450 e 1062 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico per l'anno medesimo, affluiscono al &lt;&lt;Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia&gt;&gt;, iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span> La copertura per complessive lire 3.929.985.395 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le rispettive norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:<div class="tabella" style="align:center;"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="637" summary=""><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">Limite</td><td align="center" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">Leggeautorizzativa</td><td align="center" valign="top" style="width:19%" rowspan="" colspan="">U.P.B.</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">Capitolo</td><td align="center" valign="top" style="width:13%" rowspan="" colspan="">Annualità</td><td align="center" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">Stanziamento</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">3</td><td align="" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">LR 16 agosto 1982 n. 29, art. 3; LR 8 agosto 1996 n. 54, art. 79</td><td align="center" valign="top" style="width:19%" rowspan="" colspan="">32.1.24.1.813</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">9515</td><td align="center" valign="top" style="width:13%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">1.791.200.830</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">4</td><td align="" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">LR 6 agosto 1985 n. 30, art. 45; LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 79</td><td align="center" valign="top" style="width:19%" rowspan="" colspan="">32.1.24.1.813</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">9515</td><td align="center" valign="top" style="width:13%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">251.804.565</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">5</td><td align="" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">LR 22 maggio 1986 n. 23, art. 3; LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 7</td><td align="center" valign="top" style="width:19%" rowspan="" colspan="">32.1.24.1.813</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">9515</td><td align="center" valign="top" style="width:13%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">1.686.980.000</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">1</td><td align="" valign="top" style="width:30%" rowspan="" colspan="">LR 13 aprile 1978 n. 23, art. 28</td><td align="center" valign="top" style="width:19%" rowspan="" colspan="">22.1.61.2.350</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">6439</td><td align="center" valign="top" style="width:13%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">200.000.000</td></tr></table><br></div><p style="text-align: justify;">è rideterminata con prelevamento dal &lt;&lt;Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia&gt;&gt;, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span> La copertura della spesa autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo corrispondente al 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata per lire 1.597.029.073, con riferimento a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita nell'anno 2001 sul capitolo medesimo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, con prelevamento dal &lt;&lt;Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia&gt;&gt;, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span> La copertura per complessive lire 260.203.935 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:<div class="tabella" style="align:center;"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="620" summary=""><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">Limite</td><td align="center" valign="top" style="width:29%" rowspan="" colspan="">Leggeautorizzativa</td><td align="center" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">U.P.B.</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">Capitolo</td><td align="center" valign="top" style="width:14%" rowspan="" colspan="">Annualità</td><td align="center" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">Stanziamento</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">3</td><td align="" valign="top" style="width:29%" rowspan="" colspan="">LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">8.1.24.2.772</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">256</td><td align="center" valign="top" style="width:14%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">27.422.280</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">3</td><td align="" valign="top" style="width:29%" rowspan="" colspan="">LR 20 giugno 1983 n. 64, art. 40; LR 15 febbraio 1999 n. 4, art. 16; LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">8.1.24.2.159</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">3281</td><td align="center" valign="top" style="width:14%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">4.787.050</td></tr><tr><td align="center" valign="top" style="width:9%" rowspan="" colspan="">2</td><td align="" valign="top" style="width:29%" rowspan="" colspan="">LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 79</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">32.1.24.2.644</td><td align="center" valign="top" style="width:12%" rowspan="" colspan="">9549</td><td align="center" valign="top" style="width:14%" rowspan="" colspan="">2001</td><td align="right" valign="top" style="width:18%" rowspan="" colspan="">227.994.605</td></tr></table><br></div><p style="text-align: justify;">è rideterminata con prelevamento dal &lt;&lt;Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato&gt;&gt;, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span> La copertura per lire 649.677.936 di disponibilità del limite d'impegno n. 2 autorizzato dall'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, iscritte all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata con prelevamento dal &lt;&lt;Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato&gt;&gt;, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 16 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 14/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 29 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 30 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 34 interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole soppresse al comma 16 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 16 bis ante aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 16 bis sostituito da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole soppresse al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole aggiunte al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole aggiunte al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Parole sostituite al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera d), L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 16 bis da art. 37, comma 6, L. R. 13/2014</p></p><a name="art5"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 5</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span><span style="">(19)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 76, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 76, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 76, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 10 sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 gennaio 2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 10 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 gennaio 2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 14/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita  da art. 5, comma 4, L. R. 14/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 5, L. R. 14/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 6 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 14/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 5, comma 113, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 24, comma 1, L. R. 26/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 5, comma 112, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 5, comma 112, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 5, comma 112, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 5, comma 112, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 114, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 24, comma 1, L. R. 26/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Comma 10 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 19, L. R. 22/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita  da art. 23, comma 3, L. R. 26/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 56, L. R. 12/2006 nel testo modificato da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 56, L. R. 12/2006 nel testo modificato da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 12 da art. 6, comma 56, L. R. 12/2006 nel testo modificato da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nei settori produttivi)<p><span style="">(7)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.<p><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis", anche per finalità diverse dagli investimenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.<p><span style="">(4)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.<p><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L10 del 13 gennaio 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione &lt;&lt;Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Al fine di promuovere e consolidare l'imprenditoria femminile le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale secondo la regola "de minimis", nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale e rientranti nelle tipologie di cui al comma 9 attraverso fondi somministrati dall'Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 8 le piccole imprese, così definite secondo le normative di settore, che rispondono ai seguenti requisiti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>imprese individuali gestite da donne;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>società di persone e società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>società di capitali, con limitazione alle società a responsabilità limitata, le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 75 per cento a donne e il cui organo di amministrazione sia costituito per almeno il 75 per cento da donne.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> I requisiti di cui al comma 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo e permanere per almeno due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo stesso. Si applicano le limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente per l'applicazione del regime "de minimis".</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> L'ammontare delle spese ammissibili a contributo non può essere inferiore a lire 10 milioni e non può superare lire 20 milioni. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute sugli stessi investimenti ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale sovvenziona le CCIAA come segue:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>CCIAA di Trieste lire 200 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>CCIAA di Gorizia lire 175 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>CCIAA di Udine lire 365 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>CCIAA di Pordenone lire 260 milioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Le CCIAA predispongono e approvano i bandi contenenti le modalità per l'accesso ai contributi e le condizioni di priorità per la formazione delle graduatorie, provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi. A seguito dell'approvazione dei bandi, le sovvenzioni di cui al comma 12 sono erogate, anche in via di anticipazione, dalla Direzione regionale dell'industria; con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> I beni oggetto dell'agevolazione sono soggetti a vincolo di destinazione per cinque anni nel caso di beni immobili e per due anni nel caso di beni mobili dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il mantenimento del vincolo riguarda anche i soggetti beneficiari dell'incentivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Per le finalità previste dai commi 8 e 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.2.1609 &lt;&lt;Interventi a favore dell'imprenditoria femminile&gt;&gt; che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 23 - programma 23.1 - rubrica n. 62 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 8018 (2.1.238.3.10.28) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la concessione di contributi a sostegno della piccola imprenditoria femminile&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 15, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo iscritto a fondo globale sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 119 del prospetto D/2), il cui stanziamento per l'anno 2001 è conseguentemente ridotto di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 100 milioni per completare il pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8462 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione &lt;&lt;Assegnazione all'INPS per il completamento del pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><strong>19.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>20.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 2000 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996, pari a lire 800.105.308, sono iscritti sulla unità previsionale di base 4.3.850 &lt;&lt;Recupero di interessi dalla "Friulia SpA" - obiettivo 2&gt;&gt; che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1462 (4.3.6) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione &lt;&lt;Recupero dalla Finanziaria regionale "Friulia SpA" delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del Docup obiettivo 2 1994 - 1996&gt;&gt; e corrispondentemente sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 19 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 20 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 14, L. R. 11/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 11/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 16, L. R. 11/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 17, L. R. 11/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera b), L. R. 11/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 13, comma 10, L. R. 22/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 19, L. R. 2/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 8, L. R. 15/2014</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e all'articolo 8, comma 29, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro del Servizio autonomo per i corregionali all'estero nella trattazione dei procedimenti in corso in materia di emigrazione già di competenza del disciolto Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), quali risultanti dal bilancio di liquidazione dell'Ente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5582 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero - con la denominazione &lt;&lt;Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti passivi dell'ERMI in materia di emigrazione&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9641 (1.1.146.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 8 - Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali - con la denominazione &lt;&lt;Oneri relativi al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, dell'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni maturate sulle quote di trattamento di fine rapporto&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 2001. Il precitato capitolo 9641 è inserito nell'Elenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 746 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> All'onere di lire 300 milioni per l'anno 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>4.1.15.1.573 - capitolo 726: - 100 milioni per l'anno 2001;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>3.1.15.1.166 - capitolo 723: - 200 milioni per l'anno 2001.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 103 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;103. </span>Per le finalità di cui al comma 102 l'Amministrazione regionale è autorizzata:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dell'Amministrazione regionale in relazione all'ammortamento dei mutui di cui al comma 102;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> All'articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 104 e 105 sono abrogati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> L'Assessore regionale alle finanze dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'attivazione di strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi all'erogazione dei contributi, secondo le seguenti disposizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata e di spesa degli stanziamenti relativi alle entrate e alle spese derivanti dall'attivazione di operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>adeguamento degli stanziamenti relativi all'erogazione di contributi a totale sollievo degli oneri dei mutui di cui all'articolo 8, comma 102, della legge regionale 2/2000, previa adozione dei rispettivi provvedimenti da parte delle Direzioni concedenti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Al fine di garantire, in ogni caso, il puntale pagamento degli oneri derivanti dall'attivazione di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, l'Amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> I contributi concessi a Enti locali, a sollievo parziale o totale degli oneri di ammortamento di mutui, sono confermati, quanto a durata e ammontare, a seguito di rinegoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, purché l'onere complessivo per interessi derivante dal piano di ammortamento, come successivamente modificato, non sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Qualora la condizione di cui al comma 10 non sia realizzata, i contributi regionali sono corrispondentemente rideterminati, ferma restando l'estensione temporale originaria dei contributi medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai mutui già rinegoziati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 138, della legge regionale 4/2001, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 con riferimento al capitolo 9011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> La domanda di concessione della garanzia di cui al comma 13 è corredata:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>della attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> All'articolo 7 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 112, è inserito il seguente :<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;112 bis. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 109, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie per una durata massima di dieci anni fino alla concorrenza di lire 6.500 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo, e corredata dalla attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le operazioni di conversione da lira a euro di tutti gli importi monetari comunque registrati nel sistema contabile regionale sono effettuate al minimo dettaglio informatico presente negli archivi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> È autorizzata l'eventuale maggiore spesa comunque derivante dalla conversione in euro di elementi di spesa effettuata con i criteri di cui al comma 17 rispetto al corrispondente stanziamento di bilancio autorizzato in lire e convertito in euro con i medesimi criteri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Qualora in relazione all'applicazione del comma 17, il saldo dei movimenti contabili riferibili a una unità contabile elementare, già uguale a zero se espresso in lire, risulti diverso da zero se espresso in euro, è autorizzato l'inserimento nella base informativa di un altro movimento contabile riferito alla medesima unità contabile elementare, di importo pari, ma di segno contrario, a quello del saldo risultante in euro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 sono destinate anche agli Enti strumentali della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Al fine di consentire dall'1 gennaio 2002 la rappresentazione in euro dei dati monetari presenti negli atti relativi ai procedimenti di rimborso delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine del giorno 25 del mese, indicato al comma 1 dell'articolo 13 e al comma 4 dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con DPGR 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è modificato, con decorrenza dal mese di dicembre 2001, alla fine di ogni mese.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Al fine di assicurare la indispensabile continuità del servizio relativo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo elettronico regionale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi a quello in corso con l'obbligo di contenere i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> Nei casi di apertura di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles, di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 2/2000, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span> All'articolo 4, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, al comma 3, la parola &lt;&lt;trimestralmente&gt;&gt; è sostituita dalla parola &lt;&lt;semestralmente&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span> Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 2, la speciale sovvenzione costituita da contributi ventennali costanti può essere destinata anche alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei mutui stipulati per le destinazioni elencate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span> Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, la spesa ammissibile alle provvidenze di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è elevata a lire 35.000 per metro quadrato di superficie di facciata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span> All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è soppressa la locuzione finale &lt;&lt;che prevedano l'obbligo del venditore, in caso di insolvenza dell'utilizzatore, al riacquisto del bene od al subentro nel contratto per i canoni scaduti o a scadere&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><strong>28.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span> I contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, e dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/2001, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste. Ai fini della concessione, si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span> All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, dopo le parole &lt;&lt;Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale,&gt;&gt; sono aggiunte le parole &lt;&lt;Istituti scolastici,&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span> All'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono soppressi il secondo periodo del comma 10, i commi 11 e 12, e il secondo periodo del comma 14.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span> All'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>sono soppressi i commi 1 bis e 1 ter, come inseriti dal citato articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2000;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>al comma 2 le parole &lt;&lt;non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto&gt;&gt;, come sostituite dall'articolo 12, comma 14, della legge regionale 13/2000, sono modificate in &lt;&lt;non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span> All'articolo 164, comma 1 bis, della legge regionale 5/1994, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996 n. 16 è ripristinata la parola &lt;&lt;piccole&gt;&gt;, soppressa dall'articolo 12, comma 15, della legge regionale 13/2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>34.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span> All'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, il comma 47 è soppresso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span> All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, il comma 57 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;57. Nell'ambito dell'azione rivolta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all'estero, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle suindicate comunità, che frequentino corsi universitari presso le Università degli Studi del Friuli-Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'azione di cui al presente comma, promuove altresì un programma organico, a carattere innovativo e sperimentale, di durata triennale, tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero, che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in regione. A tale scopo l'Amministrazione regionale si avvale delle associazioni regionali, operanti nell'ambito dell'emigrazione, che siano state riconosciute di interesse regionale e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span> All'articolo 8, comma 28, della legge regionale 4/2001, le parole &lt;&lt;ed è stabilito al 31 marzo 2001 il termine&gt;&gt; sono sostituite dalle parole &lt;&lt;per l'anno 2000, compresi, con riferimento all'anno 2001, i termini ivi previsti&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span> All'articolo 8 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;29 bis. In seguito alla soppressione dell'ERMI, il Comitato regionale dell'Emigrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell'Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo per i corregionali all'estero.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span> All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, la locuzione &lt;&lt;degli articoli 3 e 5&gt;&gt; è rettificata in &lt;&lt;dell'articolo 5&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span> Alla Tabella C allegata alla legge regionale 4/2001, relativamente alla variazione di spesa sull'unità previsionale di base 14.1.41.1.237, approvata con l'articolo 4, comma 81, della legge regionale 4/2001, tra le disposizioni citate in calce al capitolo 4700 la locuzione &lt;&lt;Articolo 4, commi 4, 7, lettere a), c), d), f), legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4&gt;&gt; è rettificata in &lt;&lt;Articolo 4, commi 4 e 7, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span> Nel testo dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, la locuzione &lt;&lt;a specifici corsi di aggiornamento professionale&gt;&gt; è sostituita dalla seguente &lt;&lt;a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale&gt;&gt;. Conseguentemente le denominazioni dei capitoli di spesa di cui alla Tabella I allegata alla legge regionale 4/2001 sono modificate con la rettifica della locuzione &lt;&lt;a specifici corsi di aggiornamento professionale&gt;&gt; in &lt;&lt;a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">42.</span> Il codice di finanza regionale del capitolo 965 - rubrica 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - unità previsionale di base 1.3.14.2.16 - dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è rettificato in: &lt;&lt;2.1.234.3.10.12&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">43.</span> A modifica di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 82, della legge regionale 2/2000, gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 79, della legge regionale 2/2000, sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. L'unità previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita alla competenza dell'Ufficio di gabinetto e è rettificata in 3.1.2.1.951. Il codice di finanza regionale del citato capitolo 830 è rettificato in 1.1.110.1.01.01.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">44.</span> La gestione dell'unità previsionale di base 52.3.6.1.1641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 820 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">45.</span> A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.663/ capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">46.</span> A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.653/capitolo 542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">47.</span> Le quote di stanziamento delle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.5.8.1.687, 52.2.4.1.662, 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/ capitoli 550, 9650, 9637, 587 e 542 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondenti alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente all'articolo 27, commi 1, lettere a), b), c), 2 e 4, della legge regionale (132 bis), approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 2000, all'esame della Corte Costituzionale, sono ridotte di lire 1.326 milioni, 185 milioni, 300 milioni, 50 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2001, nonché di lire 1.376 milioni, 185 milioni, 300 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">48.</span> La riduzione di spesa di lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, disposta dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale (132 bis)/2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659/capitolo 9631 del precitato stato di previsione della spesa, con effetto dall'1 gennaio 2001 resta acquisita nel quadro generale del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">49.</span> La complessiva disponibilità di lire 1.911 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dal disposto del comma 47, è destinata, relativamente a lire 100 milioni ridotti sulle ivi citate unità previsionali di base 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/capitoli 587 e 542 per l'anno 2001 a copertura dei commi 45 e 46 con effetto dall'1 gennaio 2001, nonché per le restanti lire 1.811 milioni per l'anno 2001 e per lire 1.911 milioni per l'anno 2002 a copertura dell'accantonamento disposto per pari importo sul fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 49, di nuova istituzione nel prospetto D/1 con la denominazione &lt;&lt;Oneri derivanti dal riordino giuridico ed economico del personale - legge regionale 132/2000&gt;&gt;) del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">50.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 28 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 34 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 2/2018</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Copertura finanziaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 3, e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>