Art. 2
(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1.
Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione in loro favore, con imputazione sulla spesa complessivamente già autorizzata dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, della somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, accantonata dall'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4/2001, così suddivisa:
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 3, commi 3, lettera c), e 10, della
legge regionale 4/2001, è destinata, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, l'ulteriore assegnazione di lire 3.500 milioni per l'anno 2001. L'assegnazione è concessa con le modalità e i criteri di cui all'
articolo 3, comma 10, della legge regionale 4/2001.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9637 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7.
Nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 4/2001 è destinato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni così suddiviso:
a)
lire 107.000 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:
1) lire 40.000 milioni per opere di edilizia scolastica relative all'acquisizione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici, compreso l'adeguamento degli edifici e degli impianti alla normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
2) lire 9.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis di Latisana-San Giorgio di Nogaro;
3) lire 30.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale;
4) lire 10.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale;
5) lire 4.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada provinciale Sedegliano-Flaibano, IV lotto;
6) lire 13.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della variante sud di Dignano.
b)
lire 31.500 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:
1) lire 3.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale;
2) lire 28.000 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale.
c) lire 11.500 milioni a favore delle Province per i progetti inseriti nelle richieste già inoltrate alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, ai sensi dell'
articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.
8. Le richieste relative agli interventi di cui al comma 7, lettera a), dovranno essere inoltrate dalle Province alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Rimangono valide le richieste già inoltrate dalle Province, ai sensi dell'
articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.
9. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi ammessi al finanziamento di cui al comma 7, lettera b), è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante di ciascun Ente interessato e l'Assessore alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare entro trenta giorni.
10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 4, L. R. 23/2002
2 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 5, L. R. 23/2002