Legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2018

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione in loro favore, con imputazione sulla spesa complessivamente già autorizzata dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, della somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, accantonata dall'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4/2001, così suddivisa:
b) lire 78.284.630 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001 per gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
2. Il fondo in favore delle Comunità montane previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001, è ulteriormente incrementato di lire 2.500 milioni per l'anno 2001. Per l'erogazione del suddetto incremento non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 4/2001.
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 3, commi 3, lettera c), e 10, della legge regionale 4/2001, è destinata, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, l'ulteriore assegnazione di lire 3.500 milioni per l'anno 2001. L'assegnazione è concessa con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 4/2001.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9637 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 4/2001 è destinato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni così suddiviso:
9. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi ammessi al finanziamento di cui al comma 7, lettera b), è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante di ciascun Ente interessato e l'Assessore alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare entro trenta giorni.
10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 4, L. R. 23/2002
2 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 5, L. R. 23/2002