Legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2018

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e all'articolo 8, comma 29, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro del Servizio autonomo per i corregionali all'estero nella trattazione dei procedimenti in corso in materia di emigrazione già di competenza del disciolto Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), quali risultanti dal bilancio di liquidazione dell'Ente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5582 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero - con la denominazione <<Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti passivi dell'ERMI in materia di emigrazione>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9641 (1.1.146.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 8 - Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali - con la denominazione <<Oneri relativi al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, dell'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni maturate sulle quote di trattamento di fine rapporto>> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 2001. Il precitato capitolo 9641 è inserito nell'Elenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico precitato.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 746 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione <<Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.
7. All'articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 104 e 105 sono abrogati.
9. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntale pagamento degli oneri derivanti dall'attivazione di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, l'Amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. I contributi concessi a Enti locali, a sollievo parziale o totale degli oneri di ammortamento di mutui, sono confermati, quanto a durata e ammontare, a seguito di rinegoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, purché l'onere complessivo per interessi derivante dal piano di ammortamento, come successivamente modificato, non sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.
11. Qualora la condizione di cui al comma 10 non sia realizzata, i contributi regionali sono corrispondentemente rideterminati, ferma restando l'estensione temporale originaria dei contributi medesimi.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai mutui già rinegoziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 138, della legge regionale 4/2001, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 con riferimento al capitolo 9011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.
15. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le operazioni di conversione da lira a euro di tutti gli importi monetari comunque registrati nel sistema contabile regionale sono effettuate al minimo dettaglio informatico presente negli archivi.
18. È autorizzata l'eventuale maggiore spesa comunque derivante dalla conversione in euro di elementi di spesa effettuata con i criteri di cui al comma 17 rispetto al corrispondente stanziamento di bilancio autorizzato in lire e convertito in euro con i medesimi criteri.
19. Qualora in relazione all'applicazione del comma 17, il saldo dei movimenti contabili riferibili a una unità contabile elementare, già uguale a zero se espresso in lire, risulti diverso da zero se espresso in euro, è autorizzato l'inserimento nella base informativa di un altro movimento contabile riferito alla medesima unità contabile elementare, di importo pari, ma di segno contrario, a quello del saldo risultante in euro.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 sono destinate anche agli Enti strumentali della Regione.
21. Al fine di consentire dall'1 gennaio 2002 la rappresentazione in euro dei dati monetari presenti negli atti relativi ai procedimenti di rimborso delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine del giorno 25 del mese, indicato al comma 1 dell'articolo 13 e al comma 4 dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con DPGR 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è modificato, con decorrenza dal mese di dicembre 2001, alla fine di ogni mese.
22. Al fine di assicurare la indispensabile continuità del servizio relativo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo elettronico regionale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi a quello in corso con l'obbligo di contenere i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale.
23. Nei casi di apertura di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles, di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 2/2000, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.
24. All'articolo 4, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, al comma 3, la parola <<trimestralmente>> è sostituita dalla parola <<semestralmente>>.
25. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 2, la speciale sovvenzione costituita da contributi ventennali costanti può essere destinata anche alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei mutui stipulati per le destinazioni elencate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983.
27. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è soppressa la locuzione finale <<che prevedano l'obbligo del venditore, in caso di insolvenza dell'utilizzatore, al riacquisto del bene od al subentro nel contratto per i canoni scaduti o a scadere>>.
29. I contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, e dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/2001, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste. Ai fini della concessione, si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2001.
30. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, dopo le parole <<Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale,>> sono aggiunte le parole <<Istituti scolastici,>>.
31. All'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono soppressi il secondo periodo del comma 10, i commi 11 e 12, e il secondo periodo del comma 14.
37. All'articolo 8, comma 28, della legge regionale 4/2001, le parole <<ed è stabilito al 31 marzo 2001 il termine>> sono sostituite dalle parole <<per l'anno 2000, compresi, con riferimento all'anno 2001, i termini ivi previsti>>.
39. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, la locuzione <<degli articoli 3 e 5>> è rettificata in <<dell'articolo 5>>.
40. Alla Tabella C allegata alla legge regionale 4/2001, relativamente alla variazione di spesa sull'unità previsionale di base 14.1.41.1.237, approvata con l'articolo 4, comma 81, della legge regionale 4/2001, tra le disposizioni citate in calce al capitolo 4700 la locuzione <<Articolo 4, commi 4, 7, lettere a), c), d), f), legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4>> è rettificata in <<Articolo 4, commi 4 e 7, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4>>.
41. Nel testo dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, la locuzione <<a specifici corsi di aggiornamento professionale>> è sostituita dalla seguente <<a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale>>. Conseguentemente le denominazioni dei capitoli di spesa di cui alla Tabella I allegata alla legge regionale 4/2001 sono modificate con la rettifica della locuzione <<a specifici corsi di aggiornamento professionale>> in <<a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale>>.
42. Il codice di finanza regionale del capitolo 965 - rubrica 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - unità previsionale di base 1.3.14.2.16 - dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è rettificato in: <<2.1.234.3.10.12>>.
43. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 82, della legge regionale 2/2000, gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 79, della legge regionale 2/2000, sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. L'unità previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita alla competenza dell'Ufficio di gabinetto e è rettificata in 3.1.2.1.951. Il codice di finanza regionale del citato capitolo 830 è rettificato in 1.1.110.1.01.01.
44. La gestione dell'unità previsionale di base 52.3.6.1.1641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 820 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.
45. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.663/ capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.
46. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.653/capitolo 542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.
47. Le quote di stanziamento delle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.5.8.1.687, 52.2.4.1.662, 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/ capitoli 550, 9650, 9637, 587 e 542 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondenti alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente all'articolo 27, commi 1, lettere a), b), c), 2 e 4, della legge regionale (132 bis), approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 2000, all'esame della Corte Costituzionale, sono ridotte di lire 1.326 milioni, 185 milioni, 300 milioni, 50 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2001, nonché di lire 1.376 milioni, 185 milioni, 300 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2002.
48. La riduzione di spesa di lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, disposta dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale (132 bis)/2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659/capitolo 9631 del precitato stato di previsione della spesa, con effetto dall'1 gennaio 2001 resta acquisita nel quadro generale del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Comma 28 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
2 Comma 34 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 2/2018