Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.
Art. 8
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del contributo č presentata alla Direzione regionale della sanitā e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda č presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005