Art. 8
(Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti all'amianto)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del contributo č presentata alla Direzione regionale della sanitā e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda č presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.
4. La domanda per la concessione del contributo č presentata alla Direzione regionale della sanitā e delle politiche sociali - Servizio per le attivitā socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della
legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attivitā istituzionale e dei relativi costi. Per l'anno 2001 la domanda č presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005