Legge regionale 04 settembre 2001, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022
Disposizioni varie in materie di competenza regionale.
Art. 6
(Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane)
1.
La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'
articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15
, come modificato dall'
articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998
, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto Regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'
articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
.