Legge regionale 04 settembre 2001, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022
Disposizioni varie in materie di competenza regionale.
Art. 2
(Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato)
1.
Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'
articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'
articolo 45 della medesima legge regionale 53/1981
per la durata dell'intera legislatura.
2.
( ABROGATO )
(1)
3.
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Comma 2 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 26/2001
2
Comma 3 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010