Legge regionale 04 settembre 2001, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.
Art. 11
 (Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale (n. 213) č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a titolo di anticipazione dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a carico dell'unitā previsionale di base 17.4.42.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5572 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali minoritarie - con la denominazione <<Fondo per il sostegno delle attivitā e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali>>.