Art. 4
1 bis.Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unitā sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unitā sanitarie locali soppresse ed č esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilitā delle aziende sanitarie regionali per le passivitā delle gestioni liquidatorie.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 19/2006
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 19/2006
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimitā costituzionale dell'art. 15, comma 2, L.R. 19/2006, istitutivo del comma 1 bis.
4 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 12/1994.