Legge regionale 04 settembre 2001, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
a) unità previsionale di base 52.2.4.1.1 -
capitolo 550;
b) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 -
capitolo 9630;
c) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 -
capitolo 9631;
d) unità previsionale di base 52.5.8.1.687 -
capitolo 9650.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 8615 (2.1.172.2.10.23) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti all'ICART, nonché agli Enti fiera di Udine e Pordenone a sostegno della realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale>>. Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, ripartita in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - rubrica n. 23 - spese d'investimento - con la denominazione <<Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna>>, con riferimento al capitolo 3111 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la selvicoltura - con la denominazione <<Finanziamenti al Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna>> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
5. All'onere complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importi dall'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.