Legge regionale 04 settembre 2001 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010
Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:1 Articolo abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
2 Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).
Art. 2
(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria)
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è sostituita dalla seguente:
<<g) la specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;>>.
2.
( ABROGATO )
(1)
3.
( ABROGATO )
(2)
4.
( ABROGATO )
(3)
5.
( ABROGATO )
(4)
6.
( ABROGATO )
(5)
7.
( ABROGATO )
(6)
8.
( ABROGATO )
(7)
9.
( ABROGATO )
(8)
10.
( ABROGATO )
(9)
11.
( ABROGATO )
(10)
12.
( ABROGATO )
(11)
13.
( ABROGATO )
(12)
14.
( ABROGATO )
(13)
15.
( ABROGATO )
(14)
16.
( ABROGATO )
(15)
17.
( ABROGATO )
(16)
18.
( ABROGATO )
(17)
Note:1 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
2 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
3 Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
4 Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
5 Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
6 Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7 Comma 8 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9 Comma 10 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
10 Comma 11 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
11 Comma 12 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
12 Comma 13 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
13 Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
14 Comma 15 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
15 Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
16 Comma 17 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
17 Comma 18 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.