Legge regionale 04 settembre 2001 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.

Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è sostituita dalla seguente:

<<g) la specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

5.

( ABROGATO )

(4)

6.

( ABROGATO )

(5)

7.

( ABROGATO )

(6)

8.

( ABROGATO )

(7)

9.

( ABROGATO )

(8)

10.

( ABROGATO )

(9)

11.

( ABROGATO )

(10)

12.

( ABROGATO )

(11)

13.

( ABROGATO )

(12)

14.

( ABROGATO )

(13)

15.

( ABROGATO )

(14)

16.

( ABROGATO )

(15)

17.

( ABROGATO )

(16)

18.

( ABROGATO )

(17)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 8 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 10 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

10  Comma 11 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

11  Comma 12 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

12  Comma 13 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

13  Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

14  Comma 15 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

15  Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

16  Comma 17 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

17  Comma 18 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.