Legge regionale 28 agosto 2001 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.

Art. 1

(Attivazione del servizio integrativo)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi <<una tantum>> a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 12, L. R. 13/2002