Art. 5
(Contenitori di prodotti fitosanitari)
1. Fermi restando gli obblighi di legge, l'Assessore regionale all'ambiente, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, specifiche disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di favorirne il recupero.