1. Ai sensi dell'
articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societą di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.