Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.
Art. 3
 (Adempimento della tenuta dei registri)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societą di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.