1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attivitą agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'inoltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del
terzo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.