Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.
Art. 1
 (Attivazione del servizio integrativo)
1. La Regione č autorizzata a concedere contributi <<una tantum>> a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivitā agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 12, L. R. 13/2002
Art. 3
 (Adempimento della tenuta dei registri)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societā di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.