Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

Art. 7

(Disposizioni per accelerare le attività previste dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 2/2000, di competenza del Servizio della viabilità)

1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.