Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

Art. 5

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991, in materia di contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno)

1. In via di interpretazione autentica, nell'ambito dei programmi di investimento diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, sono da considerarsi ammissibili a contributo anche le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.