Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
CAPO III
 Norme per accelerare le procedure degli interventi di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna
Art. 15
 (Interventi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di lire 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22/1987, è elevato a euro 200.000.