Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
CAPO II
 Disposizioni interpretative, abrogative e transitorie
Art. 5
 (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991, in materia di contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno)
1. In via di interpretazione autentica, nell'ambito dei programmi di investimento diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, sono da considerarsi ammissibili a contributo anche le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 7
1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.
Art. 8
 (Finanziamenti per infrastrutture)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale, con la denominazione <<Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale>> e con lo stanziamento di complessive lire 16.500 milioni, suddivise in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
2. Al predetto onere complessivo di lire 16.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 76 del prospetto D/2).
Art. 9
 (Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, concernente il Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2000, le parole <<relative alle opere di urbanizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<interessate dalla realizzazione>>.
Art. 10
 (Modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, in materia di interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5)
1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 2/2000, le parole <<un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime>>.
Art. 12
 (Abrogazione della legge regionale 4/1985, recante interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi)
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 72/1979, a decorrere dall'1/5/2004.