Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
Art. 8
 (Finanziamenti per infrastrutture)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale, con la denominazione <<Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale>> e con lo stanziamento di complessive lire 16.500 milioni, suddivise in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
2. Al predetto onere complessivo di lire 16.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 76 del prospetto D/2).