1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'
articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.