Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
Art. 20
 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, si fa fronte, nel limite di lire 200 milioni, con la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
2. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 80 del prospetto D/2).
3. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, derivante dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 73 del prospetto D/2).
4. All'onere complessivo di lire 1.300 milioni per l'anno 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, per lire 600 milioni dall'articolo 19, comma 3, e per lire 700 milioni dall'articolo 19, comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.4.25.2.214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.