Art. 2
(Interventi a sostegno del completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature.